Come prescritto dalla L.R. 156/2008 Regione Emilia Romagna, successivamente integrata dal D.G.R. 1362/2010 l’attestato di certificazione energetica è necessario nei casi di:

  • ampliamenti volumetrici degli ambienti riscaldati
  • ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1.000 metri quadrati
  • manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio
  • recupero di sottotetti per finalità d’uso
  • nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
  • sostituzione di generatori di calore

L’attestato di certificazione energetica è altresì obbligatorio nei casi e con le gradualità di seguito indicate e con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore:

  • a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile, con esclusione delle singole unità immobiliari
  • a decorrere dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso
  • a decorrere dal 1° luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data.